Guida completa alla traduzione giurata

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Questo articolo vuole essere una guida il più possibile completa per aspiranti traduttori giurati, e allo stesso tempo fornire delle indicazioni generiche per chiunque abbia bisogno di traduzioni giurate per i propri documenti.

La traduzione giurata, conosciuta anche come “traduzione ufficiale”, “traduzione certificata conforme all’originale” o “asseverazione”. Si tratta di una traduzione che ha carattere ufficiale, in quanto è di fatto un atto prodotto presso un ente giudiziario. Una traduzione giurata può dunque essere presentata ad una autorità o ad un ente pubblico o privato.

Di norma viene richiesta una traduzione giurata quando il documento da tradurre è un atto pubblico (certificati di nascita, morte, residenza, matrimonio, certificati penali, ecc.), o quando sono atti societari, contratti, procure, atti notarili, documenti camerali, dichiarazioni. In alcuni casi si richiede la traduzione giurata anche per documenti accademici e scolastici.

La traduzione giurata consiste nella certificazione che il testo tradotto sia conforme a quanto presente nel testo originale ed assume carattere di ufficialità a seguito del giuramento del traduttore davanti all’addetto dell’Ufficio di Asseverazione presso il Tribunale. La falsa attestazione giurata di quanto riportato nella traduzione costituisce reato ai sensi del codice penale.

Traduzione giurata e traduzione semplice: quali sono le differenze?

La traduzione giurata comporta alcune formalità ulteriori rispetto ad una traduzione semplice. Quando un atto straniero deve essere utilizzato in Italia presso un ente o autorità oppure quando un atto italiano deve avere validità all’estero, è necessario munirsi di una traduzione giurata e se necessario bisogna svolgere anche ulteriori adempimenti.

Quando si tratta una traduzione giurata, bisogna prestare attenzione ad alcune accortezze maggiori, rispetto a quando si maneggia una traduzione semplice.

Il documento fonte si può presentare in versione originale oppure in copia, a seconda della necessità, e questo andrà indicato nel verbale di asseverazione.

Il documento fonte, la traduzione ed il verbale formeranno un documento unico e indivisibile: le tre parti devono essere spillate tra loro ed avere un timbro del Tribunale e/o una firma del traduttore apposti come congiunzione tra una pagina e l’altra. 

Se per qualche Tribunale è sufficiente la firma sul verbale e non la firma di congiunzione tra i fogli, in tutti i Tribunali è richiesto che la traduzione sia firmata dal traduttore che l’ha eseguita.

Nel caso in cui siano da tradurre più fogli singoli, vale la pena domandarsi in anticipo se ogni foglio avrà una destinazione di utilizzo diversa. Infatti, in questo caso, si deve provvedere a preparare la documentazione in maniera diversa e conteggiare a dovere le marche da bollo da apporre. Servono infatti le marche da bollo da € 16,00 a partire dalla prima pagina della traduzione e vanno apposte, in ogni caso, ogni 4 facciate, ovvero ogni 100 righe (25 righe per facciata).

Sul verbale di giuramento si legge questa formula: “La persona comparente, ammonita ai sensi dell’art. 193 c.p.c. e dell’art. 483 c.p., presta il giuramento ripetendo le parole: “giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”. Si raccoglie il presente giuramento di traduzione per gli usi consentiti dalla legge”

Bisogna fare anche molta attenzione al caso della falsa attestazione, ovvero alla disposizione dell’art. 483 c.p. per cui si incorre in sanzione in caso di falsa attestazione resa al pubblico ufficiale in un atto che è destinato a provare la verità.

La traduzione giurata: qual è la procedura da seguire?

La procedura in Tribunale può variare a seconda della città in cui ci si trova. Ecco perché si consiglia, a chi si approccia per la prima volta a questa attività, di informarsi prima di tutto con gli uffici preposti presso il Tribunale ove si andrà a svolgere la propria attività. In genere però, questo è quello che il traduttore dovrà fare:

  • verificare se è necessario prendere appuntamento per asseverare la traduzione, ovvero per prestare il giuramento.
  • compilare il verbale di giuramento.
  • presentarsi presso l’Ufficio Asseverazioni del Tribunale di riferimento.

Nonostante la prassi comune, a seconda del regolamento interno di ciascun Tribunale, possono essere previste delle piccole differenze nelle procedure (es. indicazioni per la prenotazione dell’appuntamento per asseverazione, preparazione del verbale, apposizione delle firme, ecc.).

Alcuni Tribunali forniscono istruzioni dettagliate relative alla procedura di asseverazione sul proprio sito o in formato cartaceo presso l’ufficio stesso.

Per prendere appuntamento per l’asseverazione, qualche Tribunale dispone di una piattaforma online all’interno del suo sito, dove si trova anche il modello di verbale da compilare con i dati del traduttore ed il nome della persona per la quale si effettua la traduzione. 

Alcuni Tribunali sono muniti del modello di verbale cartaceo, non reperibile online, per cui si consiglia di informarsi direttamente presso il Tribunale.

Il traduttore dovrà recarsi fisicamente presso l’Ufficio Asseverazioni del Tribunale di riferimento portando con sé lo stesso documento di identità che ha indicato sul verbale di giuramento, il proprio codice fiscale e in alcuni Tribunali anche quello della persona per cui si svolge la traduzione giurata.

Oltre la traduzione asseverate: legalizzazione, apostille e consolarizzazione.

Ci sono casi ed esigenze per cui non basta fermarsi alla sola traduzione asseverata, bensì bisogna compiere ulteriori step.

La legalizzazione consiste nell’attestazione ufficiale tramite timbro dell’autenticità della firma del Pubblico Ufficiale che ha sottoscritto il verbale della traduzione asseverata.

Infatti presso gli uffici della Procura, in Tribunale, sono depositate tutte le firme degli Ufficiali Giudiziari, anche di coloro i quali lavorano presso l’Ufficio Asseverazioni, e quindi il timbro usato in fase di legalizzazione sarà la conferma della conformità di questa procedura.

La legalizzazione può essere sostituita dall’Apostille quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito alla Convenzione dell’Aja. Esso quindi potrà essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di ulteriori formalità. Per l’Apostille bisogna recarsi o in Prefettura o presso la Procura della Repubblica a seconda del tipo di documento o atto giuridico di cui si tratta. Ad esempio le traduzioni asseverate sono elencate nella lista di documenti rientranti nella competenza della Procura. Una volta depositata la propria traduzione presso l’Ufficio competente della Procura, in breve tempo si può ottenere il foglio che certifica l’Apostille e che verrà allegato a completamento della nostra traduzione asseverata. L’Apostille si riconosce facilmente, in quanto tra le prime righe del foglio potremo leggere la dicitura “Convention de La Haye du 5 octobre 1961” ovvero la Convenzione a cui i Paesi firmatari aderiscono. 

Infine resta da nominare la consolarizzazione, ovvero la legalizzazione effettuata da Consolati e Ambasciate e che si rende necessaria se la traduzione è destinata a Paesi non ratificanti la Convenzione dell’Aja. In questo ultimo caso infatti bisogna depositare il documento presso il Consolato del Paese di destinazione per ottenere la marca consolare necessaria alla legalizzazione.

Consigli utili

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